Per pagare le spese che potranno godere delle agevolazioni fiscali del 65% e 50% nella pratica, bisogna seguire una specifica procedura così da recuperare le somme portate in detrazione. Ecco le regole fondamentali per cogliere l’opportunità.
Nel caso di lavori di efficienza energetica, che si possono detrarre nella misura del 65%. la spesa detraibile cambia secondo la tipologia dell’intervento. Le opere incentivate (così come era stato individuato già per il 55% nella Finanziaria del 2007) sono quattro: sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto efficiente (detraibilità max di 30mila euro – che significa poter affrontare una spesa limite di 46.153,84 euro); isolamento termico (inteso sia come cambio degli infissi sia come coibentazione o ricoibentazione di pareti e coperture); installazione (anche ex novo) di pannelli per il solare termico. In entrambi i casi la detraibilità massima è di 60mila euro (tradotto in 92.307,69 euro di limite spesa). Infine, la quarta tipologia è la riqualificazione globale sotto l’aspetto energetico dell’intero edificio (compresi interventi che rientrano nelle precedenti categorie): non più di 100mila euro in detrazione (per un importo complessivo che non può superare i 153.846,15 euro).
Nell’indicazione di legge le soglie sono relative al limite massimo che è possibile detrarre per il singolo intervento. Spalmato su dieci anni.
Al 50%: spesa fino a 96mila euro
Per ciò che riguarda il bonus del 50% in dieci anni previsto a vantaggio di chi effettua opere di ristrutturazione il tetto di spesa è fissato a 96mila euro (che significa una soglia massima di 48mila euro di detrazione).
• Nel cammino di conversione del DL 63/2013 in Parlamento, inoltre, le opere antisismiche – prima incentivate nell’ambito del 50% – sono state portate al 65%: in questo caso, però, il tetto di spesa non è quello dell’ecobonus per l’efficienza energetica, ma resta di 96mila euro per unità immobiliare.
• Uno degli aspetti da tenere in conto è la cumulabilità fra le detrazioni.
• Nell’ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio, infatti, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65%.
• Allo stesso modo, se un proprietario interviene con il cambio di una caldaia incentivato al 65% e, contestualmente, con la sostituzione degli infissi (anch’essi al 65%), sui singoli lavori potrà godere del plafond specifico dedicato e le detrazioni saranno sommabili. A meno che gli interventi non ricadano nella tipologia di completo restyling del fabbricato, dove il tetto detraibile è unico.
Ogni pagamento deve essere effettuato soltanto dopo l’emissione di una fattura. Anche quando si tratta di una rata versata come acconto. L’azienda o il professionista non sono più obbligati a specificare i diversi costi della manodopera e dei materiali utilizzati per l’intervento, che in caso di ristrutturazione sono tutti tassati con l’Iva al 10%. Ma sono tenuti a indicare data e numero della fattura per la prestazione.
Con un bonifico che deve “parlare”
• bonifico bancario o postale è l’unica forma di pagamento ammessa per i privati nel caso si voglia usufruire delle detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili. Non basta una semplice disposizione di accredito, né un assegno o la carta di credito.
• Il bonifico, sia bancario sia postale, è la forma scelta perché deve “parlare”, cioè raccontare nel dettaglio chi usufruirà delle detrazioni, in base a quale normativa e per quale tipologia di intervento.
• Inoltre, deve contenere le informazioni dell’azienda o del libero professionista a cui è destinato il corrispettivo pagato, in modo da consentire l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, che l’istituto di credito tratterrà dall’importo corrisposto e verserà all’erario. Il rischio, in caso di un’errata compilazione, è di perdere il diritto ai benefici fiscali.
Se si commettono sviste
Errori di distrazione hanno come effetto la perdita del diritto alla detrazione fiscale. La tolleranza verso gli errori di distrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è molto diminuita rispetto agli anni precedenti.
• Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: errori riguardanti il riferimento normativo nella causale del bonifico non comportano automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Ma negli ultimi tempi si sono intensificati i controlli rivolti alla verifica della correttezza delle richieste.
• Oggi l’unico modo per evitare la perdita delle agevolazioni è la ripetizione del bonifico.
• In questo caso occorre comunicare l’errore direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori, per evitare che la ritenuta del 4% sia pagata due volte per un unico lavoro.
Quanto costa la procedura
Nel modello predisposto bisogna spuntare la tipologia dell’intervento (ristrutturazione o riqualificazione energetica), così da consentire all’erario di individuare subito la percentuale di detrazione di cui si ha diritto.
• Le banche online consentono di effettuare l’operazione a costo zero con pochi clic, anche se con qualche rischio in più per la correttezza dei dati.
• Al contrario, se si sceglie di effettuare il bonifico allo sportello, il costo vivo della pratica ammonta, in genere, a circa 5 euro, cioè l’equivalente di un bonifico ordinario disposto con l’ausilio di un operatore.
Per l’ecobonus 65% servono più certificati
In questo caso non basta che il bonifico sia corretto: è necessario anche certificare l’impatto dei lavori e il risparmio energetico ottenuto dalle migliorie. A fine lavori, un tecnico qualificato dovrà redigere la relazione dettagliata dell’intervento e misurare il risparmio energetico ottenuto. Il rapporto deve essere trasmesso all’Enea per via telematica, entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori, assieme a tutte le informazione sui nuovi impianti, le schede tecniche dei macchinari installati, la certificazione del risparmio energetico e le ricevute dei bonifici per il calcolo della detrazione spettante. La ricevuta telematica d’inoltro deve essere abbinata alla dichiarazione dei redditi, assieme al resto della documentazione.
ll diritto alle detrazioni fiscali che si maturano nei confronti dello Stato usufruendo degli incentivi per la ristrutturazione e di quelli per la riqualificazione energetica è un credito che ciascun proprietario di appartamento – o edificio sottoposto a intervento edilizio – può rivendicare a partire dall’anno successivo a quello in cui sono stati svolti i lavori. Un esempio: per il rifacimento di un bagno o per la sostituzione degli infissi avvenuti a settembre del 2013 la documentazione andrà presentata nella dichiarazione dei redditi del 2014, entro il mese di maggio (se si tratta del modello 730) o entro luglio per il modello Unico.
• Ogni contribuente ha diritto a detrarre la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta dovuta annualmente.
• Inoltre, essendo cambiate nel corso del 2013 le percentuali di detrazione per l’efficienza energetica (l’innalzamento dei bonus dal 55% al 65% per effetto del DL 63/2013 entrato in vigore dal 6 giugno 2013), la percentuale di recupero cambia secondo il periodo in cui sono stati effettuati i lavori.
• Lo stesso per gli interventi realizzati a cavallo fra annualità diverse. Per individuare il periodo di sostenimento della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese.
• Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore del condominio stesso.
• In questo modo la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota versata. Sarà l’amministratore incaricato di svolgere la pratica a consegnare a ciascuno un’attestazione della cifra pagata e della percentuale di detrazione della quale si ha diritto, da presentare al Caf o al commercialista in luogo degli altri documenti.
In caso di compravendita
Si può scegliere se l’agevolazione in carico sulla casa resta al vecchio proprietario o passa a quello nuovo. In assenza di patti scritti tra venditore e acquirente che specifichino un accordo diverso dalla solita prassi, sarà però il nuovo proprietario ad aver diritto alle detrazioni fiscali per le rate rimanenti.
Novità per chi ha perso il lavoro
Chi vanta un credito fiscale, ma si trova in cassa integrazione o è privo di reddito perché senza lavoro, grazie a una norma resa operativa da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha la possibilità di presentare comunque il modello 730, ottenendo così il rimborso delle imposte versate in più. l Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 invece che con il modello Unico (a settembre dell’anno in corso per i redditi percepiti nell’anno precedente). l Per effettuare tale dichiarazione ci si può rivolgere a un intermediario fiscale e comunicare il proprio codice Iban all’Agenzia delle Entrate, compilando un modulo disponibile su Internet al sito: www.agenziaentrate.it nella sezione “Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi – Accredito rimborsi su conto corrente”. Il modello può essere inviato online o consegnato in un ufficio delle Entrate
Figli ed eredi con detenzione del bene
Nel caso di decesso del proprietario prima del termine di scadenza delle rate, la detrazione passa agli eredi che “mantengono la detenzione materiale e diretta del bene”.
• Hanno cioè diritto allo sconto Irpef figli, cugini, nipoti o parenti vari che continuano a utilizzare come residenza l’immobile ristrutturato.
• Per quanto riguarda i figli, nel caso in cui convivano nella stessa casa con i genitori e abbiano contribuito a sostenere le spese per la ristrutturazione, come documentato nelle fatture e nei bonifici a loro intestati, potranno a loro volta beneficiare della detrazione.
• Nel caso di donazione ai figli dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio si rende possibile anche il trasferimento ai figli della detrazione non ancora utilizzata.
• La norma, infatti, prevede che, anche in presenza di atti a titolo non oneroso – come la donazione -, la detrazione residua possa essere trasferita o meno, a scelta delle parti.